Art. 10.
(Organici).

      1. Le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
      2. L'organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, secondo norme dettate con regolamento governativo.
      3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica nell'assegnazione dei docenti e delle docenti alle classi, quali

 

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elementi che concorrono ad una maggiore qualità del sistema educativo di istruzione.
      4. In coerenza con le norme costituzionali vigenti in materia, il Governo emana disposizioni regolamentari idonee a garantire l'effettiva applicazione di quanto previsto al comma 3, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella scuola statale.
      5. Allo scopo di assicurare il rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge, le amministrazioni competenti devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.